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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1222

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-12-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - È modificato nel senso che viene istituito, nel corso di laurea in chimica, l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.
Pertanto, dopo l'elenco degli insegnamenti fondamentali del triennio comuni al due indirizzi e complementari per l'indirizzo organico-biologico viene inserito il seguente nuovo elenco relativo agli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.
1) Chimica teorica;
2) Elettrochimica;
3) Radiochimica;
5) Fisica tecnica;
6) Misure elettriche;
7) Scienza dei metalli;
8) Chimica industriale;
9) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
10) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
11) Fisica superiore;
12) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
13) Chimica macromolecolare;
14) Chimica quantistica;
15) Chimica nucleare;
16) Stereochimica inorganica;
17) Chimica inorganica superiore;
18) Geochimica;
19) Chimica fisica dello stato solido;
20) Chimica dei composti elemento-organici;
21) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
22) Storia della scienza;
23) Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

All'atto dell'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve scegliere l'indirizzo che intende seguire.
La scelta dell'indirizzo è impegnativa e può essere variata soltanto in casi eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della facoltà.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari pertinenti l'indirizzo seguito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1963

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 31. - GRECO