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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1132

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-11-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
dopo l'art. 196 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 197. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, con sede presso la clinica otorinolaringoiatrica.
Art. 198. - Il numero massimo di iscritti per l'intero corso di studi è di sei. Nel caso che le domande di iscrizione al primo anno superino il numero compatibile con quanto disposto nel precedente comma, l'ammissione è subordinata all'esito di un concorso per titoli e per esami; l'esame consiste in un prova scritta su argomento medico chirurgico generale.
Art. 199. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 200. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, distribuite nei tre anni di corso:
1° Anno:
1. Anatomia;
2. Fisiologia;
3. Audiologia (1° anno);
4. Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5. Tecnica di laboratorio;
6. Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7. Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1. Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2. Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3. Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (2° anno);
4. Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria 5.
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria 6. Audiologia (2° anno);
7. Otoneurologia;
8. Foniatria.
3° Anno:
1. Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
2. Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3. Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4. Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria 5.
Chirurgia plastica;
6. Tracheo-broncoscopia;
7. Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 77. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
dopo l'art. 196 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 197. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, con sede presso la clinica otorinolaringoiatrica.
Art. 198. - Il numero massimo di iscritti per l'intero corso di studi è di sei. Nel caso che le domande di iscrizione al primo anno superino il numero compatibile con quanto disposto nel precedente comma, l'ammissione è subordinata all'esito di un concorso per titoli e per esami; l'esame consiste in un prova scritta su argomento medico chirurgico generale.
Art. 199. - La durata dei corsi è di tre anni.
Art. 200. - Le materie di insegnamento sono le seguenti, distribuite nei tre anni di corso:
1° Anno:
1. Anatomia;
2. Fisiologia;
3. Audiologia (1° anno);
4. Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5. Tecnica di laboratorio;
6. Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7. Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1. Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2. Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3. Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico facciale (2° anno);
4. Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria 5.
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria 6. Audiologia (2° anno);
7. Otoneurologia;
8. Foniatria.
3° Anno:
1. Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale;
2. Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3. Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4. Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria 5.
Chirurgia plastica;
6. Tracheo-broncoscopia;
7. Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 77. - GRECO