stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1130

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  27-11-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Storia economica;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Estetica;
Storia e critica del cinema;
Lingua e letteratura catalana;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura albanese;
Ittitologia;
Geografia economica;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia del pensiero politico antico;
Assiriologia.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia delle religioni;
Filosofia del linguaggio;
Storia della pedagogia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia sociale;
Psicologia dinamica.
Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua inglese;
Estetica;
Storia e critica del cinema;
Lingua e letteratura catalana;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura albanese.
Art. 105, relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e pedagogia è modificato nel senso che dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
Il perfezionamento deve seguire, inoltre, una materia approvata dal professore con cui egli intende diplomarsi, scelta fuori delle materie del corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 79. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Storia economica;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Estetica;
Storia e critica del cinema;
Lingua e letteratura catalana;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura albanese;
Ittitologia;
Geografia economica;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia del pensiero politico antico;
Assiriologia.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia delle religioni;
Filosofia del linguaggio;
Storia della pedagogia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicologia sociale;
Psicologia dinamica.
Art. 24. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua inglese;
Estetica;
Storia e critica del cinema;
Lingua e letteratura catalana;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura albanese.
Art. 105, relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e pedagogia è modificato nel senso che dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Il perfezionamento deve seguire, inoltre, una materia approvata dal professore con cui egli intende diplomarsi, scelta fuori delle materie del corso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 79. - GRECO