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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. 1093

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-11-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione.
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 142. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Messina ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia di cui agli articoli 73 e seguenti.
Art. 143. - Il corso degli studi avrà la durata di tre anni e comprenderà le seguenti materie di insegnamento integrate da esercitazioni di pratica specialistica clinica.
Art. 144. - L'obbligo della frequenza ai corsi è categorico e gli iscritti sono tenuti non soltanto a presenziare alle lezioni ed a prendere parte alle esercitazioni, ma anche a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dell'attività nei reparti operatori che dall'osservazione clinica continuata del paziente.
Art. 145. - In vista del carattere prevalentemente clinico degli insegnamenti e della necessità di un periodo sufficientemente lungo di esercitazioni pratiche non sono concesse abbreviazioni di corso ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenere la specializzazione in anestesiologia e rianimazione.
Art. 146. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Art. 147. - Gli esami possono aver luogo solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 148. - Il numero degli iscritti da ammettere complessivamente per i tre anni alla scuola è di 18 specializzandi (sei per ogni anno di corso).
Art. 149. - I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.
Art. 150. - Il diploma di specialista di anestesiologia e rianimazione viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinica e sperimentale.
Materie d'insegnamento
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1968
SARAGAT
SCAGLIA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 43. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 142. - La scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Messina ed è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia di cui agli articoli 73 e seguenti.
Art. 143. - Il corso degli studi avrà la durata di tre anni e comprenderà le seguenti materie di insegnamento integrate da esercitazioni di pratica specialistica clinica.
Art. 144. - L'obbligo della frequenza ai corsi è categorico e gli iscritti sono tenuti non soltanto a presenziare alle lezioni ed a prendere parte alle esercitazioni, ma anche a svolgere un internato in modo da poter ricavare una esperienza diretta sia dell'attività nei reparti operatori che dall'osservazione clinica continuata del paziente.
Art. 145. - In vista del carattere prevalentemente clinico degli insegnamenti e della necessità di un periodo sufficientemente lungo di esercitazioni pratiche non sono concesse abbreviazioni di corso ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenere la specializzazione in anestesiologia e rianimazione.
Art. 146. - Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Art. 147. - Gli esami possono aver luogo solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 148. - Il numero degli iscritti da ammettere complessivamente per i tre anni alla scuola è di 18 specializzandi (sei per ogni anno di corso).
Art. 149. - I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.
Art. 150. - Il diploma di specialista di anestesiologia e rianimazione viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinica e sperimentale.

Materie d'insegnamento

1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
Internato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 43. - GRECO