stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. 1081

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  8-11-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Nel corso di laurea in lettere l'insegnamento complementare di "Letteratura italiana moderna e contemporanea" muta denominazione in quella di "Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea".
Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:

Storia della scienza.

Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) la denominazione dell'insegnamento di "Filologia romanza (o germanica, o ugro-finnica)" è rettificata in quella di "Filologia romanza, (o germanica, o slava, o ugro-finnica)".
Nel predetto corso di laurea l'insegnamento complementare di "Lingua e letteratura latina medioevale" muta denominazione in quella di "Storia della letteratura latina medioevale".
Art. 59, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:
"La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche, in chimica, in matematica.
Alla facoltà è annesso il biennio propedeutico agli studi di ingegneria. La durata del corso degli studi è di anni quattro per le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche ed in matematica e di cinque anni per la laurea in chimica.
Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche, in chimica e in matematica il diploma di maturità classica o scientifica, o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici, agrari, per geometri e, limitatamente ai corsi di laurea in scienze naturali, in scienze biologiche e in chimica, dagli istituti tecnici femminili.
Sono titoli di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, il diploma di maturità classica, o scientifica, o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri.
Art. 70, relativo al corso di laurea in matematica, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il corso degli studi per la laurea in matematica si distingue in tre indirizzi: didattico, generale ed applicativo".
Nel predetto corso di laurea al secondo ed al sesto comma le parole "... comuni ai due indirizzi" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "... comuni ai tre indirizzi".
Agli insegnamenti, fondamentali del terzo anno, nel predetto corso di laurea, è aggiunto quello di "Topologia (per l'indirizzo generale)"; ed inoltre, al quarto anno sono aggiunti quelli di:
"Matematiche superiori per l'indirizzo generale";
"Matematiche elementari da un punto di vista superiore - per l'indirizzo didattico" (in sostituzione di matematica finanziaria ed attuariale - per l'indirizzo didattico).
Nel predetto corso di laurea all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:
20) Algebra superiore
21) Analisi superiore
22) Geometria superiore
23) Cibernetica e teoria delle informazioni (*).
L'ultimo comma del predetto corso di laurea è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'attribuzione degli insegnamenti complementari ai singoli indirizzi verrà stabilita dalla facoltà nei piani di studi".
Dopo l'art. 72 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del biennio propedeutico d'ingegneria.

Biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria

Art. 73. - Sono insegnamenti fondamentali del biennio propedeutico agli studi di ingegneria:
per il primo anno:
1) Analisi matematica 1°
2) Geometria 1°
3) Fisica 1°
4) Chimica
5) Disegno
per il secondo anno:
6) Analisi matematica II
7) Geometria II
8) Meccanica razionale
9) Fisica II
L'insegnamento di geometria II potrà essere sostituito:
A) con litologia e geologia, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria civile e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non sia previsto per tale corso di studi;
B) con metodi di osservazione e misura; quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, elettronica, aeronautica, nucleare, e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non è previsto per uno di tali corsi di laurea;
C) con mineralogia, quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria mineraria e in una sede ove l'insegnamento della geometria II non e previsto per tale corso di laurea.
Sono insegnamenti fondamentali aggiunti, quando non siano sostitutivi della geometria II, litologia è geologia, e mineralogia per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in ingegneria civile o mineraria.
Metodi di osservazione e misura, e litologia e geologia, per gli studenti che intendono proseguire i loro studi in un qualsiasi altro corso di laurea.
Lo studente, all'atto della iscrizione al secondo anno, chiederà alla facoltà la convalida del piano di studi che desidera seguire.
La scelta è impegnativa e non può subire variazioni durante l'anno di corso.
Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due dei quattro esami:
analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica.
Per avere titolo di ammissione al terzo anno di corso, presso una qualsiasi facoltà di ingegneria, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali del biennio propedeutico - ivi compreso quello dell'insegnamento che sostituisce la geometria II - fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti.
I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le esercitazioni.
Art. 74. - L'esame di chimica deve precedere quelli di mineralogia e di litologia e geologia.
Gli esami di analisi matematica I, geometria I, fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di analisi matematica II, geometria II, fisica II. Gli esami di analisi matematica I e di geometria I devono precedere quello di meccanica razionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1968

Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 39. - GRECO