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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 955

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1968)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-11-1968
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1734, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1574, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è modificato nel senso che l'insegnamento di "storia e geografia dell'Asia orientale" muta denominazione in quello di
(("storia dell'Asia orientale"))
.
Art. 81. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Biologia molecolare;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia sperimentale;
Dermatologia allergologica e professionale;
Ematologia;
Igiene mentale;
Medicina dello sport;
Medicina sociale;
Chirurgia pediatrica;
Terapia fisica;
Ortognatodonzia;
Chirurgia vascolare;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Regis

trato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1968 Atti

del Governo, registro n. 222, foglio n. 124. - DI PRETORO