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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1968, n. 936

Recupero e nuova ripartizione di dodici posti di assistente ordinario già riservati agli assistenti straordinari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-9-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63 al 1968-69, a cattedra presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-1963, 1963-64 e 1964-65;
Visto l'art. 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874, relativo alla istituzione, per l'anno accademico 1965-66, di un numero di posti di assistente di ruolo pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073 per l'anno accademico 1964-65;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1962-1963, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1963-64 i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-1965, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 230, con il quale, in sede di parziale rettifica della ripartizione effettuata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, numero 1547, venne assegnato, fra l'altro, un posto di assistente ordinario, riservato per concorso agli assistenti straordinari, alla cattedra di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1965-1966, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;
12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071 e 18 gennaio 1968, n. 158, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno e sette posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1932, 31 ottobre 1963, n. 2037, 21 dicembre 1964, n. 1547, 12 febbraio 1965, n. 230, dodici posti non risultano ricoperti o perché i concorsi relativi sono andati deserti o perché non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


I dodici posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti da contingente riservato:

Numero
dei posti
Universita di Cagliari:

Facolta di medicina e chirurgia:
1) cattedra di patologia generale (decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 230). 1

Universita di Padova:

Facolta di medicina e chirurgia:
1) cattedra di clinica pediatrica (decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495) 1

Universita di Palermo:

Facolta di giurisprudenza:
1) cattedra di economia politica (decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1
2) cattedra di diritto internazionale(decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037). 1
3) cattedra di diritto ecclesiastico (decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) 1
4) cattedra di istituzioni di diritto romano
(decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1965, n. 1495)........................................ 1

Facolta di magistero:
1) cattedra di storia della filosofia(decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932) 1
2) cattedra di lingua e letteratura spagnola
(decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1962, n. 1932)........................................ 1
3) cattedra di lingua e letteratura italiana
(decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1964, n. 1547)........................................ 1

Universita di Parma:

Facolta di economia e commercio:
1) cattedra di diritto del lavoro (decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1493) 1

Universita di Torino:

Facolta di medicina e chirurgia:
1) cattedra di patologia speciale chirurgica e
propedeutica clinica (decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)................. 1

Istituto universitario orientale di Napoli:
1) cattedra di bulgaro (lettore)................. 1