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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 934

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-9-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 259 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti (scuola diretta a fini speciali).

Scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 260. - È istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una "Scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti", che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico qualificato alla terapia del movimento e alle tecniche fisioterapiche per l'abilitazione alla professione di fisioterapista. La scuola ha indirizzo teorico-pratico.
Art. 261. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici fisiocinesiterapisti è di due anni accademici. È titolo di ammissione il diploma di scuola media unica ed equipollente, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo, e il diploma di infermiera professionale.
Art. 262. - Al primo anno di scuola si accede previo esame di cultura generale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.
Art. 263. - Il numero massimo di partecipanti ammessi per ogni anno viene fissato in 20.
Art. 264. - Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Pavia.
La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina chirurgia, gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di altra facoltà dell'ateneo o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.
Art. 265. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
Anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore
Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale)
Elementi di traumatologia
Elementi di psicologia
Massoterapia
Termoterapia

2° Anno:
Elementi di patologia dell'apparato locomotore (biennale)
Idroterapia e balneoterapia
Fangoterapia e crenoterapia
Elio-climatoterapia
Elettroterapia
Terapia radiante
Ginnastica medica
Rieducazione motoria
Riabilitazione del motuleso, terapia di occupazione
Ergoterapia.

Art. 266. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza del reparto di fisiocinesiterapia della clinica ortopedica per la durata di 2 anni, compiendo anche un tirocinio pratico nelle varie sezioni del reparto.
Art. 267. - I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.
La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività pratica spetta al direttore della scuola. Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso.
Art. 268. - Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.
Art. 269. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del, direttore della scuola.
Le commissioni sono composte di tre membri, dal professore ufficiale della materia, presidente; da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
Art. 270. - L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso e in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside di facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di "tecnico fisiocinesiterapista".
Art. 271. - Gli iscritti sono tenuti annualmente al pagamento delle seguenti tasse, soprattasse e contributi:

Tassa di immatricolazione (da versare una volta sola). . . . L. 2.000 Tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 Soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Contributi di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Libretto e tessera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT SCAGLIA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968

Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 104. - DI PRETORO