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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 809

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-8-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61, relativo alla facoltà di medicina veterinaria, è abrogato e sostituito dal seguente: "La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria e la laurea in scienze della produzione animale".
Dopo l'art. 65 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto un nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in scienze della produzione animale.

Laurea in scienze della produzione animale

Art. 66. - Durata del corso di studi: quattro anni divisi in due bienni.
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici agrari e per geometri.
Insegnamenti fondamentali:
1° biennio:
1) agronomia generale e coltivazioni erbacee;
2) anatomia degli animali domestici;
3) botanica generale;
4) chimica;
5) principi di economia politica e di statistica;
6) estimo rurale e contabilità;
7) fisiologia degli animali domestici;
8) biochimica;
9) patologia generale comparata;
10) zoologia generale;
11) alimentazione animale;
12) genetica animale e zootecnica generale.
2° biennio:
1) avicoltura;
2) coltivazione e conservazione dei foraggi;
3) igiene veterinaria;
4) industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
5) topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno;
6) microbiologia agraria e tecnica;
7) economia e politica agraria;
3) zooeconomia;
9) zootecnica speciale (biennale);
10) zoognostica.
Insegnamenti complementari:
1) chimica agraria;
2) edilizia zootecnica (semestrale);
3) entomologia agraria (semestrale);
4) fisica;
5) fisioclimatologia (semestrale);
6) immunogenetica (semestrale);
7) meccanica agraria con applicazioni di disegno;
8) microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale);
9) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
10) organizzazione del lavoro (semestrale);
11) fisiopatologia della riproduzione;
12) parassitologia;
13) patologia vegetale (semestrale);
14) tecnica mangimistica;
15) legislazione zootecnica e contrattazione degli animali domestici (semestrale);
16) idrobiologia. Piscicoltura (semestrale);
17) matematica;
18) approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
19) igiene zootecnica;
20) patologia aviare (semestrale).
Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 10 biennio.
L'esame di anatomia degli animali domestici e di biochimica debbono precedere quello di fisiologia degli animali domestici.
L'esame di fisiologia degli animali domestici deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica speciale, zootecnica generale, zoocolture e alimentazione animale.
L'esame di chimica deve precedere quello di biochimica.
L'esame di genetica animale e zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale.
Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze della produzione animale lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed almeno in 6 complementari a corso annuale. A tale effetto due corsi complementari semestrali sono computati come corso annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1963

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 42. - GRECO