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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 807

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-8-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 273 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico annessa alla facoltà di magistero.

Scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico

Art. 274. - Alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico possono essere iscritti i laureati nella facoltà di magistero, lettere e filosofia, giurisprudenza, scienze politiche, ed eventualmente di altre facoltà, subordinatamente al parere favorevole del consiglio della scuola.
Possono essere ammessi, alle stesse condizioni, i cittadini stranieri forniti di titoli equipollenti alle lauree sopraindicate.
Art. 275. - La scuola ha due indirizzi:
a) preparazione all'insegnamento della filosofia nelle scuole secondarie;
b) specializzazione nella ricerca filosofica.
Art. 276. - La scuola rilascia due tipi di diploma, in relazione all'uno e all'altro degli indirizzi seguiti.
Gli studi per il conseguimento del diploma hanno la durata biennale.
Art. 277. - Le materie costitutive del piano di studi per il corso di preparazione professionale all'insegnamento filosofico sono:
a) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia antica;
b) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia medioevale;
c) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia moderna;
d) problemi e correnti della filosofia contemporanea;
e) esercitazioni di didattica della filosofia;
f) psicologia dell'età evolutiva;
g) problemi e teoria dell'educazione;
h) sociologia dell'educazione;
i) filosofia e storia delle scienze;
l) storia delle dottrine politiche;
m) storia delle dottrine economiche;
n) propedeutica alle ricerche storiografiche;
o) estetica.
Art. 278. - Il piano di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione nella ricerca filosofica sarà concordato entro il primo trimestre del primo anno di corso tra l'allievo e il docente della materia il cui allievo intende svolgere la dissertazione finale.
Tale piano dovrà comprendere la frequenza ad almeno due discipline per ogni anno di corso, scelte entro l'ambito dei seguenti insegnamenti:
a) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia antica;
b) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia medioevale;
c) problemi fondamentali e orientamenti storiografici della filosofia moderna;
d) problemi e correnti della filosofia contemporanea;
e) orientamenti contemporanei di filosofia delle scienze;
f) storia della filosofia del secolo XIX;
g) metodologia generale delle scienze morali;
h) metodologia generale delle scienze biologiche;
i) filosofia e analisi del linguaggio;
l) storia delle dottrine morali;
m) filosofia della religione;
n) fenomenologia della religione;
o) storia del cristianesimo;
p) ricerche di sociologia della conoscenza;
q) teorie della conoscenza e psicologia della percezione;
r) istituzioni di logica;
s) antropologia culturale;
t) estetica.
Art. 279. - Gli organi della scuola sono:
1) il direttore;
2) il consiglio.
Il direttore della scuola viene nominato dal rettore dell'università su proposta del consiglio della facoltà di magistero tra i professori della scuola; egli dura in carica un biennio accademico e può essere confermato.
Il direttore nomina i docenti della scuola, d'intesa col consiglio della facoltà di magistero.
Art. 230. - Il consiglio della scuola è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti cui spettano gli insegnamenti, fondamentali e complementari, previsti dall'art. 277 e 278.
Spetta al consiglio della scuola: di determinare e coordinare i programmi degli insegnamenti e delle attività didattiche connesse, operare la selezione dei candidati, decidere su questioni disciplinari.
Art. 281. - Al termine del biennio gli iscritti, dopo aver superato gli esami degli insegnamenti fissati dal piano di studi ed un esame riassuntivo generale, sono ammessi all'esame di diploma.
L'esame di diploma di preparazione professionale all'insegnamento della filosofia consiste in una prova scritta di cultura filosofica, in una lezione di storia della filosofia, secondo gli attuali programmi della scuola secondaria, e in un colloquio sui programmi svolti in almeno cinque corsi previsti dall'ordinamento della scuola.
L'esame di diploma di specializzazione nella ricerca filosofica consiste nella presentazione di un lavoro scritto avente carattere di originalità, seguito dalla discussione orale intorno a detto lavoro.
Art. 282. - Le commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore della materia, in qualità di presidente, e da due altri insegnanti della scuola.
La commissione per l'esame di diploma è composta dal direttore, che la presiede, e da altri sei professori della scuola.
Ciascun commissario dispone di dieci punti.
Art. 283. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse di iscrizione secondo quanto prevede il regolamento dell'Università degli studi di Roma per i corsi di laurea (da pagare in due rate uguali, la prima all'atto di iscrizione e la seconda entro il 31 marzo) nonché al pagamento della tassa di diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 19%6

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 43. - GRECO