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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. 795

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-8-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86, relativo al corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)".
Art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)".
Art. 117, relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sez. edile, idraulica e trasporti) è modificato nel senso che l'insegnamento obbligatorio sul piano della facoltà di "geologia applicata" è soppresso e sostituito da quello di "geologia applicata all'ingegneria".
Art. 119, relativo alle norme degli esami del corso di laurea in ingegneria civile è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi".
Art. 120, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che gli insegnanti obbligatori sul piano della facoltà di "impianti elettrici II" e "misure elettriche II" sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Impianti di trasformazione e distribuzione della energia elettrica";
"Misure sulle macchine elettriche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 44. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86, relativo al corso di laurea in scienze naturali è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)".
Art. 88, relativo al corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Gli insegnamenti biennali di botanica, di zoologia e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno: il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica (per i primi due insegnamenti)".
Art. 117, relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sez. edile, idraulica e trasporti) è modificato nel senso che l'insegnamento obbligatorio sul piano della facoltà di "geologia applicata" è soppresso e sostituito da quello di "geologia applicata all'ingegneria".
Art. 119, relativo alle norme degli esami del corso di laurea in ingegneria civile è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi".
Art. 120, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica è modificato nel senso che gli insegnanti obbligatori sul piano della facoltà di "impianti elettrici II" e "misure elettriche II" sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"Impianti di trasformazione e distribuzione della energia elettrica";
"Misure sulle macchine elettriche".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968

Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 44. - GRECO