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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 745

Esenzione dall'imposta di consumo per il sale impiegato nell'industria canditiera.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-7-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Considerato che i sali destinati alla canditura non restano incorporati nei prodotti finiti e che, pertanto, sono esenti da imposta di consumo in base all'art. 1 della succitata legge 5 luglio 1966, n. 519;
Ritenuto che, in conseguenza di tale esenzione, non è più dovuta la restituzione dell'imposta sul sale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, per i suddetti prodotti quando vengono esportati all'estero, né deve applicarsi l'imposta di consumo gravante sugli stessi prodotti, in base al citato decreto presidenziale, quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio;
Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


È abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche.
La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, è soppressa.