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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 722

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-7-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 244 e 247 relativi alla scuola di paleografia musicale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 244. - Il consiglio della scuola è composto dei professori di ruolo della scuola stessa e degli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle facoltà della stessa università o in altre università.
Art. 247. - Gli insegnamenti della scuola sono quelli propri della scuola stessa, indicati nel presente statuto, e vengono impartiti da professori di ruolo della scuola stessa e da professori incaricati.
Gli incarichi vengono conferiti dal rettore a professori di ruolo e incaricati, a liberi docenti, ad aiuti, ad assistenti ed a persone di riconosciuta competenza nella specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1938

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 57. - GRECO