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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. 721

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-7-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'ordinamento della scuola di amministrazione industriale (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel seguente modo:
Art. 70. - Il primo ed il secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Costituiscono il consiglio dei professori della scuola, con le prerogative inerenti alla loro qualifica, i professori a titolo ufficiale nelle discipline fondamentali comuni e speciali ai diversi indirizzi impartite per un intero anno accademico.
Il consiglio delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relative alla scuola.
Art. 71, è abrogato e sostituito dal seguente:
Il personale insegnante della scuola è nominato per la durata di un anno accademico su proposta del consiglio della facoltà di economia e commercio, sentito il consiglio di amministrazione della scuola.
Gli articoli 72 e 73 sono abrogati con il conseguente spostamento della successiva numerazione:
Art. 72 (già 74), è abrogato e sostituito dal seguente:
I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati, dai lasciti, dalle donazioni e dai relativi redditi.
Le tasse, le sopratasse e i contributi sono quelli in vigore nell'Università di Torino per la facoltà di economia e commercio.
Le disposizioni sulle tasse di laurea si applicano ai diplomi conferiti dalla scuola.
I proventi sono destinati a coprire:
a) la spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente, tecnico, amministrativo e d'ordine della scuola;
b) la quota da versare all'amministrazione dell'Università di Torino in corrispettivo dei servizi generali che venissero prestati dalla stessa amministrazione;
c) la concessione agli studenti meritevoli e di condizioni economiche non agiate, regolarmente iscritti alla scuola, dell'assistenza scolastica sotto forma di borse, premi ed assegni di studio;
d) le altre spese competenti direttamente alla scuola.
Gli eventuali avanzi di esercizio saranno destinati ad un fondo da servire, anche mediante la corresponsione di contributi ad enti e fondazioni, per l'acquisto, la costruzione, l'attrezzatura e l'esercizio di un collegio universitario riservato a studenti iscritti presso l'Università di Torino alla scuola di amministrazione industriale.
Art. 73 (già 75), è abrogato e sostituito dal seguente.
Il rettore può autorizzare, su proposta del direttore, che le lezioni abbiano inizio un mese prima dell'inizio dell'anno accademico e si protraggano per non più di 15 giorni dopo il termine fissato dall'art. 1 del regolamento generale.
I singoli insegnamenti possono svolgersi lungo l'intero anno accademico e su un solo trimestre. I corsi semestrali terminano ed iniziano, rispettivamente per il 1° e per il 20 semestre, a metà febbraio.
Il consiglio dei professori della scuola può stabilire lo sdoppiamento dei corsi annuali in due corsi semestrali e l'unificazione in un corso annuale di due corsi semestrali aventi denominazione uguale o affine, decidendo altresì per ogni corso se debba sostenersi un unico esame alla fine del 20 semestre oppure due esami rispettivamente alla fine del 10 e del 20 semestre.
Per gli insegnamenti che costituiscono un gruppo di materie ai sensi dell'art. 75, l'esame è unico per ciascun gruppo e l'esito si esprime con un solo voto.
Il consiglio della scuola affida annualmente ad uno dei professori delle materie del gruppo l'incarico di coordinare i relativi insegnamenti e di presiedere la commissione di esame.
Art. 74 (già 76). - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Su domanda motivata dell'allievo, d'ufficio, l'allievo può essere messo fuori corso per uno o più semestri, secondo quanto è giudicato necessario. Il prolungamento ha il fine di consentire di rimettersi al corrente a chi non abbia potuto seguire una o più materie del corso né superare gli esami relativi nel tempo prescritto.
Art. 75 (già 77), è abrogato e sostituito dal seguente:
Il biennio può essere seguito in uno dei seguenti indirizzi:
Organizzazione aziendale e amministrazione del personale;
Finanza e controllo;
Mercatistica;
Organizzazione della produzione.
Art. 76 (già 78), è abrogato e sostituito dal seguente:
Sono materie fondamentali di insegnamento del biennio, comuni a tutti gli indirizzi:
1) Istituzioni di economia (corso annuale);
2) Istituzioni di diritto (corso annuale);
3) Diritto dell'impresa e del lavoro (corso annuale);
4) Matematica generale (corso annuale);
5) Statistica (corso annuale);
6) Economia dell'impresa (corso annuale);
7) Organica (corso annuale);
8) Ragioneria generale ed industriale (corso annuale).
Sono inoltre materie fondamentali di insegnamento del biennio:
a) Speciali per l'indirizzo organizzazione aziendale ed amministrazione del personale:
9-a) Psicologia industriale (corso annuale);
10-a) Amministrazione del personale (corso annuale);
11-a) Istituti e relazioni sindacali (corso semestrale);
12-a) Sicurezza sociale (corso semestrale);
13-a) Finanza aziendale (corso semestrale);
14-a) Organizzazione della produzione (corso semestrale);
15-a) Organizzazione dell'amministrazione pubblica (corso semestrale).
Gli insegnamenti 10-a), 11-a), 12-a) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73, ultimo capo verso, e vengono integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.
b) Speciali per l'indirizzo di finanza e controllo:
9-b) Programmazione e controllo (corso annuale)" 10-b) Finanza aziendale (corso annuale);
11-b) Strutture e relazioni di gruppo (corso semestrale);
12-b) Istituzioni e tecniche di credito e mobiliari (corso semestrale);
13-b) Legislazione tributaria (corso semestrale);
14-b) Tecnica revisionale (corso semestrale);
15-b) Organizzazione della produzione (corso semestrale).
Gli insegnamenti 10-b), 11-b), 12-b), 13-b) e 14-b) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73 ultimo capoverso, e vengono integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.
c) Speciali per l'indirizzo mercatistica:
9-c) Psicologia del consumo e ricerca motivazionale (corso annuale);
10-c) Mercatistica (corso annuale);
11-c) Teoria e tecnica della pubblicità (corso semestrale);
12-c) Analisi statistica di mercato (corso semestrale);
13-c) Tecnica del commercio internazionale (corso semestrale);
14-c) Finanza aziendale (corso semestrale);
15-c) Organizzazione della produzione (corso semestrale).
Gli insegnamenti 10-c), 11-c), 12-c) e 13-c) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73, ultimo capoverso, e vengono integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.
d) Speciali per l'indirizzo organizzazione della produzione:
9-d) Psicologia industriale (corso annuale);
10-d) Organizzazione della produzione (corso annuale);
11-d) Elaborazione meccanografica ed elettronica (corso semestrale);
12-d) Tecnologie industriali (corso semestrale);
13-d) Analisi dei costi (corso semestrale);
14-d) Finanza aziendale (corso semestrale);
15-d) Mercatistica (corso semestrale).
Gli insegnamenti 10-d), 11-d), 12-d) e 13-d) costituiscono un gruppo di materie agli effetti dell'art. 73, ultimo capoverso integrati in un corso di esercitazioni di problematica amministrativa.
Oltre agli esami negli insegnamenti fondamentali comuni e speciali all'indirizzo prescelto, gli studenti dovranno sostenere alla fine del biennio un esame di lingua inglese sulla materia svolta in un corso biennale presso la facoltà di economia e commercio e di lettere e di magistero dell'Università di Torino.
Art. 77 (già 79), è abrogato e sostituito dal seguente:
Sono ammessi all'esame finale di diploma, di cui al successivo art. 78, gli studenti che abbiano seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti per l'indirizzo prescelto.
Art. 78 (già 80), è abrogato e sostituito dal seguente:
L'esame finale di diploma consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento scelto, impostato e svolto in modo da dimostrare l'attitudine e la capacità del candidato ad applicare ad una problematica concreta le conoscenze ed i metodi studiati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1968

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1968

Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 54. - GRECO