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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. 586

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-5-1968

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
54) Lingue e letterature scandinave;
55) Storia della lingua francese;
56) Storia della lingua inglese.
Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
25) Storia delle filosofie orientali;
26) Storia della filosofia e delle scienze mussulmane;
27) Storia della storiografia filosofica.
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:
43) Storia della lingua francese;
44) Storia della lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1968

Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 61. - GRECO