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LEGGE 28 marzo 1968, n. 416

Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1988)
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Testo in vigore dal: 3-5-1968
al: 17-11-1988
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per
conto  di  qualsiasi  amministrazione  pubblica  o privata esplichino
detta   mansione,   e'   istituita  una  indennita'  di  "rischio  da
radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000.
  Tale   indennita',   per   i   tecnici   radiologi   dipendenti  da
amministrazioni   dello   Stato,   non   e'   cumulabile   con  altre
eventualmente  fruite  a  titolo  di  lavoro nocivo e rischioso o per
profilassi.