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LEGGE 28 marzo 1968, n. 416

Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1988)
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Testo in vigore dal:  3-5-1968 al: 17-11-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000.
Tale indennità, per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non è cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.