stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 marzo 1968, n. 327

Norme integrative alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-4-1968
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualita' di lettori
di  italiano  presso  universita' e istituti di cultura stranieri con
qualifica  non  inferiore a "buono" rilasciata con certificazione del
Ministero degli affari esteri, per i periodi di servizio indicati dal
primo  comma  dell'articolo  1  della  legge  25 luglio 1966, n. 603,
sempreche'  siano forniti della prescritta abilitazione, sono inclusi
in  graduatorie  nazionali  da  utilizzare  dopo  l'esaurimento delle
graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della legge 25 luglio 1966, n.
603.
  Sono  inclusi altresi' in dette graduatorie nazionali da utilizzare
dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui agli articoli 4 e 6 della
legge   25   luglio   1966,  n.  603,  relative  all'insegnamento  di
matematica,   osservazioni  ed  elementi  di  scienze  naturali,  gli
insegnanti  in  possesso  dei  requisiti  di servizio di cui al primo
comma  dell'articolo  1  della  citata  legge 25 luglio 1966, n. 603,
forniti  del  titolo  di  abilitazione all'insegnamento delle materie
tecnico-commerciali,  agrarie  e di chimica ed in possesso del titolo
di  studio  richiesto  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  21  novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed
integrazioni    per   l'ammissione   agli   esami   di   abilitazione
all'insegnamento   delle   discipline  comprese  nella  cattedra  cui
aspirano.