DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. 1298

Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1972)
Testo in vigore dal: 28-2-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
  Vista la legge 15 dicembre 1955, n. 1440;
  Visto  il  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;
  Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963,
n. 2063;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963,
n. 2064, e successive modificazioni;
 Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sono  proposta  del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con il Ministro per il tesoro;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  le norme per lo svolgimento;
degli  esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola media e la
determinazione delle corrispondenti classi di concorso con i relativi
programmi;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'abilitazione  all'esercizio professionale dell'insegnamento nella
scuola  media,  istituita  con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si
consegue  per  esame  di Stato con l'osservanza delle norme stabilite
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972,
salvo quanto e' diversamente disposto dal presente decreto.
  Sono  abolite  le classi di concorso a cattedre di cui alle tabelle
annesse  al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, nonche' le classi
e  sottoclassi di esami di abilitazione di cui alla tabella A annessa
al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972,
che si riferiscono alle scuole secondarie di avviamento professionale
e  alla  scuola  media  secondo  l'ordinamento  precedente  a  quello
previsto dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
  Le  abilitazioni  che  si  conseguono  per  le  restanti  classi  e
sottoclassi  di  esame,  di  cui  alla  medesima tabella A annessa al
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, non
estendono  la  propria  validita'  agli  insegnamenti impartiti nella
scuola media.