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LEGGE 18 marzo 1968, n. 313

Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1998)
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Testo in vigore dal: 21-4-1968
al: 31-1-1979
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         (Soggetti militari)

  Ai militari delle forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi
ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che
abbiano  in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita',
da  cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorative
generica,  e  ai  loro  congiunti,  quando  dalle  ferite,  lesioni o
infermita'  sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o
indennita'  di  guerra,  alle condizioni nei modi stabiliti e secondo
l'ordine previsto dalla presente legge.
  Spetta  la  pensione,  l'assegno  o la indennita' di guerra, quando
sussistano  le  altre  condizioni  necessarie,  anche ai militari dei
Corpi  o  servizi  operanti  in  paesi esteri o in paesi militarmente
occupati o nelle ex colonie, ed ai loro congiunti.