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LEGGE 18 marzo 1968, n. 313

Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1998)
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Testo in vigore dal:  21-4-1968 al: 31-1-1979
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Soggetti militari)


Ai militari delle forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorative generica, e ai loro congiunti, quando dalle ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalla presente legge.
Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, ed ai loro congiunti.