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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. 204

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-4-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta, relative alla istituzione presso la facoltà di agraria del corso di laurea in scienze della produzione animale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Presso le facoltà di agraria può essere istituito il corso di laurea in scienze della produzione animale.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione (allegato A).
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è aggiunta la "laurea in scienze della produzione animale".
La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 è integrata nel senso che la facoltà di agraria rilascia anche la laurea in "scienze della produzione animale".
Dopo la tabella XXXI-bis, annessa al citato regio decreto n. 1652 è inserita, assumendo il numero XXXI-ter, la tabella annessa al presente decreto.