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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1968, n. 45

Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 240 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-2-1968
al: 28-3-1968
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' ed urgenza di dettare norme integrative del
decreto-legge  22  gennaio  1968, n. 12, recante provvidenze a favore
delle  popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del
gennaio 1968;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per le finanze,
per   i   lavori  pubblici,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  per  il  lavoro  e la
previdenza  sociale  e per la sanita', di concerto con i Ministri per
il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2
del  decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e estesa, limitatamente ad
un periodo di due mesi, ai seguenti comuni:
    provincia    di   Agrigento:   Agrigento,   Burgio,   Calamonaci,
Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;
    provincia   di   Palermo:   Balestrate,   Bisacquino,   Borgetto,
Caltavuturo,  Chiusa  Sclafani,  Ciminna,  Giuliana, Godrano, Lercara
Friddi,  Marineo,  Monreale,  Palazzo  Adriano,  Palermo,  Partinico,
Roccapalumba,  San  Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta,
Ventimiglia Sicilia;
    provincia  di  Trapani:  Campobello  di Mazara, Castellammare del
Golfo,  Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, nonche' la frazione Casa
Santa in comune di Erice.
  I  termini  della  sospensione di cui al comma precedente decorrono
dal 15 gennaio 1968.
  Nei  comuni  indicati  nel  presente articolo si applicano le altre
disposizioni  recate  dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, salvo
l'osservanza  delle  ulteriori  prescrizioni  di  cui  ai  successivi
articoli 2, 3 e 4.