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REGIO DECRETO 25 aprile 1867, n. 3682

Col quale l'ispezione governativa sugli Istituti di credito fondiario, creati colla Legge 14 giugno 1866, sarà esercitata dall'Ufficio di sindacato sulle Società commerciali e sugli Istituti di credito. (067U3682)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1867 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-6-1867
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la Legge del 14 giugno 1860, n. 2983; 
 
  Veduti gli articoli 52 e 58 del  Regolamento  approvato  con  Regio
Decreto del 25 agosto 1866, n. 3177; 
 
  Veduto il Nostro Decreto del 6 dicembre 1866, n. 3376; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ispezione governativa sugli Istituti di credito fondiario, creati
colla  citata  Legge  del  14  giugno  1866,  affidata   a   delegati
governativi speciali dal Nostro Decreto 6  dicembre  1866,  n.  3376,
sara' in deroga al Decreto stesso esercitata invece dallo Ufficio  di
sindacato sulle Societa' commerciali e  sugli  Istituti  di  credito,
istituito colla Legge-Decreto del 27 maggio 1866, n. 2966.