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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 1422

Modifica della denominazione della sezione per "Tecnico di impianti radiologici", dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "E. De Amicis" di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-3-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, con il quale è stato istituito a decorrere dal 1 ottobre 1951 in Roma un istituto professionale per l'industria e l'artigianato intitolato a "E. De Amicis";
Veduta la legge 4 agosto 1965, n. 1103, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;
Considerato che presso il suddetto istituto funziona, a norma dell'art. 2 del sopracitato decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, una scuola professionale per la tecnica radiologica con sezione per tecnico di impianti radiologici;
Ritenuta la opportunità di adeguare la denominazione della suddetta scuola a quella stabilita dalla già citata legge 4 agosto 1965, n. 1103;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per la sanità e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



L'art. 2 - capoverso n. 3 - del decreto presidenziale 29 settembre 1954, n. 1550, è sostituito dal seguente:
Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:

Tecnico di radiologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT GUI - TAVIANI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968

Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 61. - GRECO