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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1406

Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  3-3-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317;
Considerato che occorre adeguare le norme di cui al regolamento di esecuzione della citata legge 25 luglio 1952, n. 949 alle nuove disposizioni recate dalle leggi su menzionate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli istituti di credito che intendano ottenere la concessione di anticipazioni da impiegare nella erogazione di prestiti ai termini dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 12 della legge n. 910 del 27 ottobre 1966, dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 31 ottobre precedente l'anno finanziario cui si riferiscono gli stanziamenti da ripartire.
Nella domanda dovrà essere richiamata l'azione che l'istituto ha già svolto e si propone di svolgere nel settore del credito agrario di esercizio e dovranno inoltre essere indicate:
a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed è in grado di creare per il credito agrario;
b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonché delle spese contrattuali, di istruttoria tecnica e legale e di accertamento di avvenuto acquisto delle macchine e delle attrezzature, tenendo presente che le spese di bollo delle cambiali agrarie sono a carico della ditta prestataria.
Sulle domande deciderà, previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro, sentito il comitato di cui al successivo art. 2.