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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. 1129

Delega al prefetto di Torino dell'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  24-12-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;
Visto l'art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
Visto lo statuto della Fondazione rotariana di Chivasso "Paul P.
Harris" con sede in Chivasso, via Platis n. 2;
Vista l'istanza del dott. Alfonso Odifreddi, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione rotariana di Chivasso "Paul P. Harris", intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico della fondazione in parola ai sensi dell'art. 12 del codice civile;
Considerato che detta fondazione, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Torino con particolare riferimento al territorio pertinente al Rotary club di Chivasso e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Torino l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico



È delegato al prefetto della provincia di Torino lo esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della Fondazione rotariana di Chivasso "Paul P. Harris", sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 39. - GRECO