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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1124

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-12-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 6. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti pluriennali importano un unico esame alla fine dei corsi salvo disposizioni particolari del presente statuto".
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
24) Diritto fallimentare;
25) Diritto della navigazione;
26) Diritto bancario.
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

Istituzioni di matematiche;
Chimica farmaceutica applicata.
Nel predetto corso di laurea dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti comma:
"Il corso biennale di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ogni anno.
Il corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica importa un esame alla fine di ogni anno".
Art. 27, relativo agli esami di laurea è modificato nel senso che il secondo e il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "L'esame di laurea in farmacia consiste in:
a) un'analisi chimica qualitativa con miscuglio di almeno tre cationi e tre anioni;
b) un'analisi chimica quantitativa di un prodotto iscritto nella F. U.;
c) una prova di riconoscimento e saggi di purezza di due prodotti iscritti nella F. U.;
d) discussione delle relazioni scritte sui risultati delle predette prove;
e) prova orale di cultura tecnico-professionale;
f) discussione di una dissertazione scritta, compilativa o sperimentale, in una disciplina scelta dal candidato fra quelle seguite durante il corso di studio e presentate alla segreteria universitaria almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.
Dopo l'art. 39, e col conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facoltà di scienze economiche e bancarie.
Art. 40. - Fanno parte della facoltà di scienze economiche e bancarie i seguenti istituti:
1) Istituto di economia politica;
2) Istituto di matematica;
3) Istituto di ragioneria generale ed applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 29. - GRECO