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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. 1056

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-12-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 384 e 385, relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 384. - Gli insegnamenti prescritti per il diploma di specializzazione in urologia sono i seguenti:
1° Anno:
1) anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
2) fisiologia dell'apparato urogenitale;
3) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) le nefropatie mediche;
5) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
6) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) batteriologia in urologia;
8) farmacoterapia delle affezioni urogenitali.
2° Anno:
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) clinica urologica;
3) patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) nefrologia chirurgica;
5) anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
6) semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
7) tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale;
9) radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
11) l'anestesiologia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.
3° Anno:
1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile;
3) radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) urologia ginecologica.
Art. 385. - Gli esami di profitto si sostengono nei seguenti gruppi:
1° Anno:
1) anatomica e fisiologia dell'apparato urogenitale;
2) le nefropatie mediche;
3) batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.
2° Anno:
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; anatomia ed istologia patologica;
2) semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
3) patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
4) anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
5) nefrologia chirurgica.
3° Anno:
1) clinica urologica;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale;
3) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
4) patologia e clinica urologica infantile;
5) urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 154. - GRECO