stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 1053

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-12-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "organizzazione aziendale". Nello stesso corso di laurea insegnamento di "economia e finanza delle imprese di assicurazione" è soppresso.
Art. 20. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di:
"Istituto di diritto del lavoro";
"Istituto di geografia economica".
Nello stesso elenco gli istituti di matematica per la ricerca operativa, che è diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di matematica generale e "istituto di finanza" mutano denominazione in quelli di "istituto di matematica per la ricerca operativa" e "istituto di scienze finanziarie".
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
anestesiologia;
audiologia;
chemioterapia;
gerontologia e geriatria;
immunologia;
neuro-chirurgia;
patologia ostetrica e ginecologica;
tecnica e diagnostica istopatologica;
virologia.
Art. 37. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"istituto di istologia ed embriologia generale".
Art. 44, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di antropologia è soppresso ed in sua sostituzione è istituito l'istituto di genetica.
Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: "sociologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967 Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 146. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "organizzazione aziendale". Nello stesso corso di laurea insegnamento di "economia e finanza delle imprese di assicurazione" è soppresso.
Art. 20. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio sono aggiunti quelli di:
"Istituto di diritto del lavoro";
"Istituto di geografia economica".
Nello stesso elenco gli istituti di matematica per la ricerca operativa, che è diretto dal professore ufficiale dell'insegnamento di matematica generale e "istituto di finanza" mutano denominazione in quelli di "istituto di matematica per la ricerca operativa" e "istituto di scienze finanziarie".
Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
anestesiologia;
audiologia;
chemioterapia;
gerontologia e geriatria;
immunologia;
neuro-chirurgia;
patologia ostetrica e ginecologica;
tecnica e diagnostica istopatologica;
virologia.
Art. 37. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
"istituto di istologia ed embriologia generale".
Art. 44, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto di antropologia è soppresso ed in sua sostituzione è istituito l'istituto di genetica.
Art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di: "sociologia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 146. - GRECO