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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. 988

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  25-11-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 58. - È modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Farmacia sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Gli studenti non possono sostenere esami di Chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno superato l'esame di Chimica organica;
Non possono sostenere esami di Esercitazioni di chimica farmaceutica (I corso) se non hanno superato l'esame di Chimica generale inorganica. Non possono sostenere esami di Esercitazioni di chimica farmaceutica, di Analisi chimica qualitativa organica.
Riconoscimento dei composti delle F. U. e analisi quantitativa, se non hanno superato gli esami di Chimica generale inorganica e di Chimica organica.
Non possono sostenere esami di Esercitazioni di chimica farmaceutica, di analisi tossicologica se non hanno superato l'esame di Chimica generale inorganica, di Chimica organica e di Chimica farmaceutica I e II corso.
Non possono sostenere l'esame di Farmacologia e farmacognosia se non hanno superato almeno un esame di Chimica farmaceutica e tossicologica e l'esame di Fisiologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 113. - GRECO