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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. 926

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-11-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Nel corso di laurea in Giurisprudenza l'insegnamento complementare di "Antropologia criminale" è soppresso e al suo posto è istituito quello di "Criminologia".
Art. 21. - Alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunte le seguenti:

Se non si è superato l'esame di: non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:

Istituzioni di diritto privato e diritto costituzionale - Diritto penale;
Istituzioni di diritto romano - Storia del diritto italiano.

Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Economia internazionale".
Art. 29. - Relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di Istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di Diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di diritto costituzionale italiano e comparato deve essere sostenuto prima di quelli di Diritto internazionale e di Diritto amministrativo; l'esame di Istituzioni di diritto pubblico e quello di Istituzioni di diritto privato debbono essere sostenuti prima dell'esame di Diritto del lavoro; l'esame di Economia politica deve essere sostenuto prima di quello di Politica economica e finanziaria".
Art. 66. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è soppresso quello di "filosofia della storia".
Art. 67. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è soppresso quello di "Letteratura cristiana antica".
Art. 68. - Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono soppressi i seguenti: "Filosofia della storia" e "Letteratura cristiana antica".
Art. 80. - Relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che è aggiunto l'Istituto di istologia ed embriologia generale.
Art. 241. - Concernente i titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Ricerca operativa è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:
"gli ufficiali che, pur non possedendo la laurea o il diploma universitario, provengono dai corsi regolari delle Accademie militari e dalle Scuole di applicazione abbiano seguito un corso per ufficiali analisti in Ricerca operativa militare e siano riconosciuti in possesso dei requisiti culturali richiesti dal Consiglio della Scuola di perfezionamento in Ricerca operativa >.
Art. 325, concernente i titoli di ammissione alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna è modificata nel senso che è compreso tra i suddetti titoli anche la laurea in Materie letterarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1967

Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 56. - GRECO