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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 848

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Napoli.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-10-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 66. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
12) Istituto di storia economica e sociale;
13) Istituto di tecnica industriale e commerciale.
Di conseguenza gli articoli da 75 a 87, relativi alla regolamentazione degli Istituti di storia economico-sociale e di tecnica economica aziendale sono soppressi con il relativo spostamento della successiva numerazione, ad eccezione dell'art. 79 che prende il n. 72.
Art. 76. - Presso la Facoltà di economia e commercio la biblioteca è eretta in Istituto.
La direzione è affidata ad un professore di ruolo della Facoltà che verrà nominato, su designazione del Consiglio della stessa, con decreto rettorale, per un periodo di tre anni. Alla biblioteca può essere adibito apposito personale a norma di legge. Il funzionamento della biblioteca e i rapporti con gli altri Istituti sono disciplinati da un regolamento emanato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà.
Art. 90. - Il quinto comma, dopo gli insegnamenti fondamentali e complementari del corso di laurea in Lettere, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti di "Storia medioevale" e di "Storia moderna" sono tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito".
Art. 91. - È modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"I laureati in Filosofia aspiranti alla laurea in Lettere sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami:
Indirizzo classico: Letteratura italiana - Letteratura latina - Letteratura greca - Storia greca - Glottologia - Archeologia e storia dell'arte greca e romana Un altro insegnamento a scelta dello studente - Prova scritta di traduzione latina".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 102. - GRECO