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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 819

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-10-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico e indirizzo inorganico chimico-fisico) l'insegnamento di "Spettrochimica" muta denominazione in quello di "Spettroscopia molecolare".
Nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

Per l'indirizzo organico-biologico:
Chimica delle sostanze organiche naturali;
Chimica organica applicata;
Chimica macromolecolare;
Chimica colloidale.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
Chimica dei composti di coordinazione;
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
Chimica macromolecolare;
Chimica colloidale.

Art. 56. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di:
Chimica macromolecolare;
Chimica colloidale.

Art. 59. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di:
Geometria II (per l'indirizzo matematico);
Elettronica applicata (per l'indirizzo applicativo).

Art. 66. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica (tab. B) sono aggiunti quelli di:
28) Astrofisica;
29) Astronomia;
30) Cibernetica e teoria dell'informazione;
31) Fisica matematica;
32) Meccanica statistica;
33) Meccanica superiore;
34) Relatività;
35) Spettroscopia;
36) Teoria dei campi;
37) Termodinamica.

Tali insegnamenti si considerano ad indirizzo fisico agli effetti dell'ultimo comma dello stesso art. 66.

Art. 67, relativo alla Scuola di specializzazione in Fisica nucleare è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari con esercitazioni di laboratorio" e "Fisica del neutrone" sono soppressi ed al loro posto vengono inseriti gli insegnamenti di "Tecniche e misure nucleari" e "Fisica delle particelle elementari".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 84. - GRECO