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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. 811

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-10-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 112 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche annesso alla Facoltà di lettere e filosofia.
Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche.
Art. 113. - È istituito presso l'Istituto di filosofia (Facoltà di lettere e filosofia) della Università di Bari un "Seminario di studi e ricerche sulla storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche".
Art. 114. - Tale Seminario ha il compito di addestrare giovani laureati e assistenti alle ricerche sulla Storia della scienza, in connessione con la Storia della filosofia.
Il Seminario ha, altresì, il compito di stabilire rapporti di collaborazione tra le Facoltà umanistiche e quelle scientifiche.
Art. 115. - A frequentare il Seminario possono essere ammessi i giovani laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze e di medicina. È facoltà del Consiglio direttivo di ammettere studiosi di qualsiasi provenienza, che diano garanzia di poter condurre una proficua ricerca sulla Storia della scienza.
Art. 116. - Possono essere ammessi a frequentare il Seminario laureandi che preparino una dissertazione attinente alla Storia delle scienze, provenendo dalle predette Facoltà. Detti giovani saranno indirizzati alla ricerca dai dirigenti del Seminario, e potranno, una volta conseguita la laurea, essere trattenuti e avviati al perfezionamento nella ricerca stessa.
Art. 117. - Il Seminario inviterà a tenere corsi di lezioni e di esercitazioni docenti, studiosi e ricercatori di chiara fama, italiani e stranieri.
Art. 118. - Il Seminario potrà essere finanziato con contributi del C.N.R. o di altri Enti pubblici. Potranno essere istituite borse di studio annuali e pluriennali.
Art. 119. - Il Seminario è diretto da un Consiglio formato: da un professore titolare (di ruolo o fuori ruolo) di Storia della filosofia, direttore; da un altro professore titolare o incaricato della stessa Facoltà di lettere e filosofia; da due professori titolari o incaricati designati rispettivamente dalle Facoltà di scienze e medicina; da due liberi docenti di Filosofia della scienza o Storia della scienza (o discipline affini) scelti di comune accordo dalle tre Facoltà. Il Consiglio direttivo potrà cooptare docenti e studiosi in numero illimitato.
Art. 120. - Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno un vicedirettore ed un segretario. Le funzioni direttive sono gratuite.
Art. 121. - Qualora i mezzi lo consentano, il Seminario sarà dotato di una biblioteca, di un museo-laboratorio e di un periodico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 79. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 112 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche annesso alla Facoltà di lettere e filosofia.
Seminario di studi e ricerche sulla Storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche.
Art. 113. - È istituito presso l'Istituto di filosofia (Facoltà di lettere e filosofia) della Università di Bari un "Seminario di studi e ricerche sulla storia delle scienze logico-matematiche, fisico-chimiche, biochimico-fisiche e medico-biologiche".
Art. 114. - Tale Seminario ha il compito di addestrare giovani laureati e assistenti alle ricerche sulla Storia della scienza, in connessione con la Storia della filosofia.
Il Seminario ha, altresì, il compito di stabilire rapporti di collaborazione tra le Facoltà umanistiche e quelle scientifiche.
Art. 115. - A frequentare il Seminario possono essere ammessi i giovani laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze e di medicina. È facoltà del Consiglio direttivo di ammettere studiosi di qualsiasi provenienza, che diano garanzia di poter condurre una proficua ricerca sulla Storia della scienza.
Art. 116. - Possono essere ammessi a frequentare il Seminario laureandi che preparino una dissertazione attinente alla Storia delle scienze, provenendo dalle predette Facoltà. Detti giovani saranno indirizzati alla ricerca dai dirigenti del Seminario, e potranno, una volta conseguita la laurea, essere trattenuti e avviati al perfezionamento nella ricerca stessa.
Art. 117. - Il Seminario inviterà a tenere corsi di lezioni e di esercitazioni docenti, studiosi e ricercatori di chiara fama, italiani e stranieri.
Art. 118. - Il Seminario potrà essere finanziato con contributi del C.N.R. o di altri Enti pubblici. Potranno essere istituite borse di studio annuali e pluriennali.
Art. 119. - Il Seminario è diretto da un Consiglio formato: da un professore titolare (di ruolo o fuori ruolo) di Storia della filosofia, direttore; da un altro professore titolare o incaricato della stessa Facoltà di lettere e filosofia; da due professori titolari o incaricati designati rispettivamente dalle Facoltà di scienze e medicina; da due liberi docenti di Filosofia della scienza o Storia della scienza (o discipline affini) scelti di comune accordo dalle tre Facoltà. Il Consiglio direttivo potrà cooptare docenti e studiosi in numero illimitato.
Art. 120. - Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno un vicedirettore ed un segretario. Le funzioni direttive sono gratuite.
Art. 121. - Qualora i mezzi lo consentano, il Seminario sarà dotato di una biblioteca, di un museo-laboratorio e di un periodico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 79. - GRECO