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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. 753

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-9-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 581 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la Facoltà di medicina e chirurgia, della Scuola di specializzazione in Criminologia clinica.

Scuola di specializzazione in Criminologia clinica

Art. 582. - Presso l'Istituto di antropologia criminale dell'Università di Roma è istituita una Scuola di specializzazione in Criminologia clinica.
Art. 583. - La durata di detta Scuola è di tre anni accademici.
Art. 584. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
a) Criminologia generale e Criminologia clinica;
b) Scienza della persona umana - personalità - criminologia clinica;
c) Psicologia e psicopatologia clinica e Criminologia clinica;
d) Malattie mentali e Criminologia clinica;
e) Semeiotica criminologica: esame medico, psicologico, sociale del criminale;
f) Diagnostica criminologica: Criminogenesi - Criminodinamica - Genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi;
g) Terapia criminologica: Trattamento delle varie forme di capacità a delinquere e di pericolosità criminale - Il trattamento individualizzato;
h) Giustizia penale e Criminologia clinica;
i) Profilassi criminale e Criminologia clinica.
Art. 585. - Il piano di studi della Scuola di specializzazione in Criminologia clinica è il seguente:
1° Anno:
1) Criminologia generale e Criminologia clinica (I e II anno);
2) Scienza della persona umana - personalità e criminologia clinica;
3) Psicologia e Criminologia clinica;
4) Psicopatologia clinica e Criminologia clinica;
5) Malattie mentali e Criminologia clinica.
6) Semeiotica criminologica;
7) Esame medico del criminale;
8) Esame psicologico del criminale;
9) Esame sociale del criminale;
10) Diagnostica criminologica;
11) Criminogenesi - Criminodinamica;
12) Genesi e dinamica dei singoli comportamenti antisociali e criminosi (secondo e terzo anno).
3° Anno:
13) Terapia criminologica;
14) Trattamento delle varie forme di capacità a delinquere e di pericolosità criminale;
15) Il trattamento individualizzato;
16) Giustizia penale e Criminologia clinica;
17) Profilassi criminale e Criminologia clinica.
Art. 586. - Per gli insegnamenti alle lettere e), f), g), sono previste esercitazioni pratiche presso Istituti penitenziari specializzati.
Art. 587. - I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze e da brevi corsi affidati a professori italiani e stranieri.
Art. 588. - Alla Scuola sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia.
Art. 589. - Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie secondo quanto verrà stabilito nel manifesto della Scuola.
Art. 590. - L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'art. 398.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 19. - CARUSO