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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 728

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-9-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Scienza politica;
Scienza dell'Amministrazione;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia economica;
Elementi di diritto ecclesiastico;
Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Terapia medica sistematica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 110. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Scienza politica;
Scienza dell'Amministrazione;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia economica;
Elementi di diritto ecclesiastico;
Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane.
Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Terapia medica sistematica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreto della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 110. - GRECO