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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967, n. 724

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-9-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Diritto tributario".
Art. 28. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Lingua e letteratura copta".
Art. 38, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di magistero è modificato nel senso che l'Istituto di materie letterarie è soppresso e al suo posto vengono aggiunti i seguenti:
Istituto di lettere classiche;
Istituto di lettere moderne;
Istituto di Storia dell'arte.
Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "Sociologia".
Art. 41. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Lingua polacca".
Art. 51, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che "L'Istituto di Geologia" muta denominazione in quello di "Istituto di Geologia, Paleontologia e Geografia fisica".
Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica - indirizzo didattico - sono aggiunti ai seguenti gruppi quelli di:
1° gruppo:
7) Fisica terrestre;
8) Relatività;
9) Meccanica statistica;
10) Fisica matematica.
2° gruppo:
10) Fisica matematica;
11) Onde elettromagnetiche;
12) Meccanica superiore.
Art. 55. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "Micropaleontologia".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "Istochimica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 127. - GRECO