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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1967, n. 701

Nozione di origine di alcuni prodotti ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-8-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 maggio 1964, n. 406, che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Yaoundè il 20 luglio 1963 e agli Atti connessi relativi alla Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità;
Vista la Decisione n. 5/66 del 22 aprile 1966, relativa alla definizione del concetto "prodotti originari", ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione, e dei metodi di cooperazione amministrativa;
Vista la Decisione n. 6/66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione di cooperazione amministrativa nel settore doganale per l'applicazione della Convenzione di Yaoundè;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che da applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti;
Visto l'art. 3 della citata legge 20 maggio 1964, n. 406, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa e dagli atti connessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943, concernente la nozione di prodotti originari ed i metodi di cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione sopracitata;
Vista la Decisione 13/66 del 28 ottobre 1966 che apporta modifiche alla Decisione 5/66 del 22 aprile 1966 relativa alla definizione del concetto "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del Titolo I della Convenzione di Associazione ed ai metodi di cooperazione amministrativa;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Gli elenchi di merci compresi negli allegati II, III e IV della Decisione del Consiglio di Associazione numero 5/66 del 22 aprile 1966, alla quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 943, sono sostituiti dagli allegati A, B e C alla Decisione n. 13/66 adottata dal Consiglio di Associazione di cui all'articolo 39 della Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio, firmata a Yaoundè il 20 luglio 1963 e ratificata con legge 20 maggio 1964, n. 406. Tale Decisione fa parte integrante del presente decreto.