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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. 646

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-8-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia:

Titolo III
Facoltà di medicina e chirurgia

Art. 25. - Fanno parte della Facoltà di medicina e chirurgia i seguenti Istituti:
Istituto di anatomia patologica;
Istituto di anatomia umana normale;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di clinica chirurgica generale;
Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
Istituto di clinica dermosifilopatica;
Istituto di clinica medica generale;
Istituto di clinica oculistica;
Istituto di clinica odontoiatrica;
Istituto di clinica ortopedica;
Istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
Istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
Istituto di clinica pediatrica;
Istituto di farmacologia;
Istituto di fisiologia umana;
Istituto di igiene;
Istituto di malattie infettive;
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
Istituto di microbiologia;
Istituto di patologia generale;
Istituto di patologia speciale medica;
Istituto di puericoltura;
Istituto di radiologia;
Istituto di tisiologia;
Istituto di patologia speciale chirurgica.
Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia:

Titolo IV
Facoltà di farmacia

Art. 30. - Fanno parte della Facoltà di farmacia i seguenti Istituti:
Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
Istituto di tecnica farmaceutica;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di botanica farmaceutica.
Dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina veterinaria:

Titolo V
Facoltà di medicina veterinaria

Art. 37. - Fanno parte della Facoltà di medicina veterinaria i seguenti Istituti:
Istituto di anatomia degli animali domestici;
Istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici;
Istituto di ostetricia e ginecologia;
Istituto di patologia generale e anatomia patologica;
Istituto di patologia speciale e clinica chirurgica;
Istituto di patologia speciale e clinica medica;
Istituto di zootecnica generale;
Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale;
Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.
Dopo l'art. 41 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria.

Titolo VI
Facoltà di agraria

Art. 42. - Fanno parte della Facoltà di agraria i seguenti Istituti:
Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee;
Istituto di chimica agraria;
Istituto di coltivazioni arboree;
Istituto di economia e politica agraria;
Istituto di entomologia agraria;
Istituto di idraulica agraria;
Istituto di industrie agrarie;
Istituto di meccanica agraria;
Istituto di microbiologia agraria e tecnica;
Istituto di mineralogia e geologia;
Istituto di patologia vegetale;
Istituto di topografia e costruzioni rurali;
Istituto di zootecnica.
Dopo l'art. 50 e con il conseguente spostamento della numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Titolo VII
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 51. - Fanno parte della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali i seguenti Istituti:
Istituto di botanica;
Istituto di chimica biologica;
Istituto di chimica generale ed inorganica;
Istituto di chimica organica;
Istituto di fisica;
Istituto di fisiologia generale;
Istituto di zoologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 88. - GRECO