stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 616

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  18-8-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48, relativo al corso di laurea in Fisica è modificato nel senso che l'ottavo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Alla fine del primo biennio si richiede la prova di conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta fra francese, russo e tedesco. Detta prova si svolgerà con le stesse modalità di tutti gli altri esami, e verrà qualificata se positiva con sufficiente, buona, ottima; se negativa con insufficiente.
Nello stesso corso di laurea il tredicesimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari (da cui potranno essere prescelti quelli a scelta dello studente):
1) Analisi funzionale;
2) Analisi superiore;
3) Astrofisica;
4) Astronomia;
5) Biofisica;
6) Calcolo delle probabilità;
7) Chimica fisica;
8) Chimica organica;
9) Chimica teorica;
10) Cibernetica e teoria delle informazioni;
11) Elettronica;
12) Elettronica applicata;
13) Elettrotecnica;
14) Istituzioni di analisi superiore;
15) Istituzioni di fisica matematica;
16) Istituzioni di fisica nucleare;
17) Istituzioni di geometria superiore;
18) Fisica atomica;
19) Fisica delle basse temperature;
20) Fisica delle particelle elementari;
21) Fisica dello stato solido;
22) Fisica del plasma;
23) Fisica molecolare;
24) Fisica nucleare;
25) Fisica superiore;
26) Fisica tecnica;
27) Fisica teorica;
28) Fisica terrestre (Geofisica);
29) Geodesia;
30) Geologia;
31) Geometria differenziale;
32) Matematiche complementari;
33) Meccanica analitica;
34) Meccanica quantistica;
35) Meccanica statistica;
36) Meccanica superiore;
37) Mineralogia;
38) Misure elettriche;
39) Onde elettromagnetiche;
40) Ottica elettronica;
41) Radioattività;
42) Spettroscopia;
43) Storia della fisica;
44) Teoria della relatività;
45) Teoria delle funzioni;
46) Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
47) Termodinamica.
Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
Indirizzo organico-biologico:
21) Chimica delle sostanze naturali;
22) Chimica fisica organica.
Indirizzo inorganico chimico-fisico:
18) Chimica metallurgica;
19) Chimica dei composti di coordinazione;
20) Strutturistica Roentgenografica elettronica e neutronica;
21) Chimica analitica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 59. - GRECO