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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. 601

Norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, in relazione alle disposizioni della legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1971)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-12-1971
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere - per alcuni prodotti commestibili salati per i quali è concessa, quando sono esportati, la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale - a determinare sia la misura unitaria di tale restituzione che il quantitativo di sale mediamente impiegato o contenuto nei prodotti stessi, sul quale la restituzione va calcolata;
Ritenuta l'opportunità di precisare altresì la misura dell'imposta di consumo stabilita con la legge 13 luglio 1965, n. 825, da applicare ad alcuni prodotti commestibili contenenti sale;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

((Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione è determinata nelle seguenti misure unitarie:

a) per le carni salate, i prodotti
del suolo commestibili salati, gli
estratti di carne o di vegetali, i
brodi condensati salati, le minestre
preparate, i condimenti per brodi e
per minestre, il burro salato, la
ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg.
b) per i pesci salati............. " 3,33 "))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "È abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche."