stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1967, n. 522

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  26-7-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.
Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:
12) Chimica delle sostanze naturali;
13) Complementi di chimica tossicologica;
14) Strutturistica chimica.
Art. 97, relativo alla propedeuticità di esami del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che viene aggiunta la seguente disposizione: "L'esame di strutturistica chimica" non può essere sostenuto se lo studente non ha superato l'esame di "Chimica fisica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1967

Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 4. - GRECO