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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1967, n. 449

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del "Feltrino e territori contermini del Medio Cismon e del Medio Piave", in provincia di Belluno.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-7-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del presidente della Comunità Montana Feltrina, con sede in Feltre (Belluno) in data 2 ottobre 1962, su conforme delibera del Consiglio della Comunità in data 10 settembre 1962 per la classifica in comprensorio di bonifica montana, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, del territorio ricadente nel bacino del Cismon e Medio Piave, e costituente la "Comunità Montana Feltrina" comprendente la circoscrizione amministrativa dei comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, S. Giustina Bellunese, S. Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Quero e Vas, per complessivi ha. 60.492 tutti ricadenti in provincia di Belluno;
Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Il territorio del "Feltrino e territori contermini del Medio Cismon e del Medio Piave", della superficie di ha. 60.492 e comprendente i comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, S. Giustina Bellunese, S. Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Quero e Vas, costituenti la "Comunità Montana Feltrina", secondo la linea sfumata in verde dell'allegata corografia in scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato "Comprensorio di bonifica montana" ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1967

SARAGAT RESTIVO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 153. - GRECO