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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. 403

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-7-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di; Roma - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 40. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Diritto delle assicurazioni;
Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici Ragioneria pubblica;
Econometria;
Economia internazionale;
Economia monetaria e creditizia;
Economia del lavoro;
Economia dei paesi in via di sviluppo.
Art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è modificato nel senso che l'Istituto di statistica viene denominato "Istituto di statistica e ricerca sociale Corrado, Gini".
Art. 49. - Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per i corsi di laurea in Scienze statistiche ed attuariali e in Scienze statistiche e demografiche gli esami di Istituzioni di analisi matematica, di Analisi matematica, di Geometria analitica, di Calcolo delle probabilità di Istituzioni di statistica, di Statistica, di Demografia, di Istituzioni di economia politica, Istituzioni di statistica economica, di Statistica economica, di Istituzioni di diritto privato, di Istituzioni di diritto pubblico, debbono sostenersi prima degli altri esami fondamentali ad eccezione di quello di Sociologia".
Art. 56. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Propedeutica filosofica;
Storia della storiografia;
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale;
Storia della lingua greca;
Istituzioni del vicino Oriente antico.
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti di "Letteratura cristiana antica" e di "Storia orientale antica" mutano denominazione in quella di "Letteratura cristiana antica greca e latina" e di "Storia del vicino Oriente antico".
Art. 57. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Propedeutica filosofica;
Storia della storiografia;
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale.
Art. 58. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto quello di "Istituzioni del vicino Oriente antico".
Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'"Istituto di civiltà primitive" viene denominato "Istituto di etnologia".
Art. 88. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) è soppresso quello di "Analisi chimica strumentale".
Art. 89. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è soppresso quello di "Analisi chimica strumentale".
Art. 94. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti segnati dalla lettera che contraddistingue l'indirizzo:
G - Fisica delle particelle elementari;
GA - Fisica molecolare;
GA - Fisica delle basse temperature;
GA - Fisica spaziale;
Art. 103. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Geochimica degli isotopi;
Geochimica applicata;
Geotecnica;
Petrologia del sedimentario;
Rilevamento petrografico giacimentologico;
Petrografia regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 100. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di; Roma - approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Diritto delle assicurazioni;
Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici Ragioneria pubblica;
Econometria;
Economia internazionale;
Economia monetaria e creditizia;
Economia del lavoro;
Economia dei paesi in via di sviluppo.
Art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è modificato nel senso che l'Istituto di statistica viene denominato "Istituto di statistica e ricerca sociale Corrado, Gini".
Art. 49. - Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per i corsi di laurea in Scienze statistiche ed attuariali e in Scienze statistiche e demografiche gli esami di Istituzioni di analisi matematica, di Analisi matematica, di Geometria analitica, di Calcolo delle probabilità di Istituzioni di statistica, di Statistica, di Demografia, di Istituzioni di economia politica, Istituzioni di statistica economica, di Statistica economica, di Istituzioni di diritto privato, di Istituzioni di diritto pubblico, debbono sostenersi prima degli altri esami fondamentali ad eccezione di quello di Sociologia".
Art. 56. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Propedeutica filosofica;
Storia della storiografia;
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale;
Storia della lingua greca;
Istituzioni del vicino Oriente antico.
Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti di "Letteratura cristiana antica" e di "Storia orientale antica" mutano denominazione in quella di "Letteratura cristiana antica greca e latina" e di "Storia del vicino Oriente antico".
Art. 57. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Propedeutica filosofica;
Storia della storiografia;
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale.
Art. 58. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto quello di "Istituzioni del vicino Oriente antico".
Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'"Istituto di civiltà primitive" viene denominato "Istituto di etnologia".
Art. 88. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) è soppresso quello di "Analisi chimica strumentale".
Art. 89. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è soppresso quello di "Analisi chimica strumentale".
Art. 94. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti segnati dalla lettera che contraddistingue l'indirizzo:
G - Fisica delle particelle elementari;
GA - Fisica molecolare;
GA - Fisica delle basse temperature;
GA - Fisica spaziale;
Art. 103. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
Geochimica degli isotopi;
Geochimica applicata;
Geotecnica;
Petrologia del sedimentario;
Rilevamento petrografico giacimentologico;
Petrografia regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 100. - GRECO