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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. 301

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-6-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Psicologia del lavoro.
Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Psicologia del lavoro.
Art. 27. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Psicologia del lavoro;
Storia del teatro.
Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di "Igiene del latte (semestrale)".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 36. - GRECO