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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 250

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-5-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di:
19) Diritto della navigazione.
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
16) Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione;
17) Strutturistica chimica.
Art. 57, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto il seguente comma:
"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 62, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto il seguente comma:
"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:
10) Chimica farmaceutica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 aprile 196,7 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 150, - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di:
19) Diritto della navigazione.
Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
16) Scienza e tecnica dei fenomeni di corrosione;
17) Strutturistica chimica.
Art. 57, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto il seguente comma:
"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 62, relativo agli esami degli insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto il seguente comma:
"Gli insegnamenti biennali di " Botanica " e di " Zoologia " comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di:
10) Chimica farmaceutica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 196,7

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 150, - GRECO