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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1967, n. 236

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  21-5-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Panna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 16. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Contabilità di Stato".
Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Audiologia;
Radiobiologia.
Art. 83, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Gli esami di Analisi matematica I, di Geometria I, e di Fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica II, Geometria II, e Fisica II".
Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
17) Zooeconomia;
18) Biochimica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1967
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 145. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Panna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 16. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Contabilità di Stato".
Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Audiologia;
Radiobiologia.
Art. 83, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Gli esami di Analisi matematica I, di Geometria I, e di Fisica I, devono precedere rispettivamente gli esami di Analisi matematica II, Geometria II, e Fisica II".
Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
17) Zooeconomia;
18) Biochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 aprile 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 145. - GRECO