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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. 211

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-5-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1647 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione svolta dal candidato su tema approvato dal professore della materia e riguardante una disciplina letteraria per la laurea in lettere e una disciplina filosofica per la laurea in filosofia e una lingua e letteratura straniera moderna per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, discipline che, in ogni caso, debbono essere fra quelle impartite nella Facoltà".
Art. 58. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente può in qualunque anno di corso passare dal corso per la laurea in lettere al corso per la laurea in lingue e letterature straniere moderne, o al corso per la laurea in filosofia e viceversa, presentando domanda entro il 31 dicembre".
Art. 60. - Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in lettere, o in filosofia, o in lingue e letterature straniere moderne, ed i laureati di altre Facoltà che aspirino ad ottenere una successiva laurea tra quelle conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia possono ottenere l'abbreviazione al corso, giuste le norme del secondo comma del precedente articolo".
Art. 61. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"I laureati e gli studenti di altra Facoltà per essere ammessi ai corsi di laurea in lettere, in lingue e letterature straniere moderne, in filosofia devono in ogni caso essere forniti del diploma di maturità classica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 116. - GRECO