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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 132

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-4-1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 49. - L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è modificato nel senso che il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
1) Istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici, cui fanno capo gli insegnamenti di: "Anatomia e fisiologia degli animali domestici" e "Zoognostica".
2) Istituto di entomologia agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di "Entomologia agraria" e "Zoologia generale".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di:
20) Pedagogia sociale.
Art. 104, relativo al Seminario di studi chimici presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:
Organo direttivo del Seminario di studi chimici è un Comitato costituito da tutti i professori di ruolo delle discipline chimiche della Facoltà di scienze.
Il Comitato direttivo può cooptare all'unanimità professori di materie chimiche di altre Facoltà. Questi vengono in tal modo a far parte del Comitato direttivo a parità di diritti.
Il Comitato nomina nel suo seno un direttore del Seminario, che durerà in carica un anno accademico.
Art. 117, relativo al corso di laurea di Ingegneria civile - Sezione edile, gli insegnamenti del gruppo c) materie a scelta dello studente (obbligatorio uno dei due gruppi) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
| 20. Cantieri edili;
I <
| 21. Igiene applicata.
| 20. Tecnologie dei materiali edili;
II <
| 21. Tecnologie della produzione.

Art. 120.- Nel corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica l'insegnamento obbligatorio sul piano nazionale di "Elettrotecnica I" è soppresso e sostituito da quello di "Elettrotecnica".
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento obbligatorio sul piano della Facoltà di "Elettrotecnica. II" è soppresso e sostituito da quello di "Complementi di elettrotecnica".
Nel gruppo c) di materie a scelta dello studente del predetto corso di laurea, l'insegnamento di "Misure elettriche III" (*) per l'orientamento elettromeccanico è soppresso e sostituito da quello di "Collaudi elettrici".
Art. 121, relativo alle norme sulle propedeuticità del triennio di Ingegneria è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Elettrotecnica I" e di "Elettrotecnica II" sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Elettrotecnica" e "Complementi di elettrotecnica".
Nello stesso articolo il nono e decimo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Macchine elettriche: propedeutico per gli esami di Costruzioni elettromeccaniche, di Controlli automatici, di Impianti elettrici II, di Misure elettriche II e di Collaudi elettrici.
Misure elettriche II: propedeutico per l'esame di Collaudi elettrici.
Dopo il decimo comma sono aggiunti i seguenti nuovi commi:
Fisica tecnica: propedeutico per l'esame di Macchine, Per ottenere l'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di Elettrotecnica I.
Per ottenere l'iscrizione al quinto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di Macchine elettriche.
Art. 122, relativo alle norme degli esami, nei corsi di laurea in Ingegneria, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: L'esame di Elettrotecnica I comporta anche una prova scritta.
Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: l'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 52. - GRECO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 49. - L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è modificato nel senso che il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
1) Istituto di anatomia e fisiologia degli animali domestici, cui fanno capo gli insegnamenti di: "Anatomia e fisiologia degli animali domestici" e "Zoognostica".
2) Istituto di entomologia agraria, cui fanno capo gli insegnamenti di "Entomologia agraria" e "Zoologia generale".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di:
20) Pedagogia sociale.
Art. 104, relativo al Seminario di studi chimici presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente:
Organo direttivo del Seminario di studi chimici è un Comitato costituito da tutti i professori di ruolo delle discipline chimiche della Facoltà di scienze.
Il Comitato direttivo può cooptare all'unanimità professori di materie chimiche di altre Facoltà. Questi vengono in tal modo a far parte del Comitato direttivo a parità di diritti.
Il Comitato nomina nel suo seno un direttore del Seminario, che durerà in carica un anno accademico.
Art. 117, relativo al corso di laurea di Ingegneria civile - Sezione edile, gli insegnamenti del gruppo c) materie a scelta dello studente (obbligatorio uno dei due gruppi) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
| 20. Cantieri edili;
I <
| 21. Igiene applicata.
| 20. Tecnologie dei materiali edili;
II <
| 21. Tecnologie della produzione.

Art. 120.- Nel corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica l'insegnamento obbligatorio sul piano nazionale di "Elettrotecnica I" è soppresso e sostituito da quello di "Elettrotecnica".
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento obbligatorio sul piano della Facoltà di "Elettrotecnica. II" è soppresso e sostituito da quello di "Complementi di elettrotecnica".
Nel gruppo c) di materie a scelta dello studente del predetto corso di laurea, l'insegnamento di "Misure elettriche III" (*) per l'orientamento elettromeccanico è soppresso e sostituito da quello di "Collaudi elettrici".
Art. 121, relativo alle norme sulle propedeuticità del triennio di Ingegneria è modificato nel senso che gli insegnamenti di "Elettrotecnica I" e di "Elettrotecnica II" sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "Elettrotecnica" e "Complementi di elettrotecnica".
Nello stesso articolo il nono e decimo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Macchine elettriche: propedeutico per gli esami di Costruzioni elettromeccaniche, di Controlli automatici, di Impianti elettrici II, di Misure elettriche II e di Collaudi elettrici.
Misure elettriche II: propedeutico per l'esame di Collaudi elettrici.
Dopo il decimo comma sono aggiunti i seguenti nuovi commi:
Fisica tecnica: propedeutico per l'esame di Macchine, Per ottenere l'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di Elettrotecnica I.
Per ottenere l'iscrizione al quinto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di Macchine elettriche.
Art. 122, relativo alle norme degli esami, nei corsi di laurea in Ingegneria, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: L'esame di Elettrotecnica I comporta anche una prova scritta.
Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: l'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 52. - GRECO